STATUTO F.A.I.S.A.

Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri

(Aderente alla Confederazione C.I.S.A.L.)

 

 TITOLO I

(COSTITUZIONE PRINCIPI E SCOPI)

 

 Art. 1

Costituzione e sede legale 

Il presente Statuto modifica e sostituisce di fatto e di diritto quello approvato dal Congresso Nazionale del 14 dicembre 2010 della Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri Internavigatori ed Ausiliari del Traffico F.A.I.S.A., costituita a Milano in data 20 gennaio 1958.

La sede legale della Federazione Nazionale si trova nella città ed è coincidente con gli uffici dove opera prevalentemente il Segretario Generale pro tempore.

 

Art. 2

Principi Fondamentali

La F.A.I.S.A., che aderisce alla Confederazione C.I.S.A.L., è una organizzazione sindacale completamente indipendente dai partiti. Essa è associazione di lavoratori, indipendente e sovrana, che riserva a sé ogni potere rappresentativo, organizzativo, funzionale, amministrativo, anche interesse dei propri iscritti decida di aderire o revocare patti confederali.

Il patto confederale non potrà recare limitazioni all’indipendenza del Sindacato, né consentire interferenze nell’attività dell’Associazione, ovvero nel vincolo associativo tra la Federazione e i propri iscritti. L’adesione al rapporto associativo confederale, al pari della risoluzione del rapporto stesso, saranno decisi con le modalità e secondo le maggioranze previste dal presente Statuto.

La F.A.I.S.A. C.I.S.A.L garantisce a tutti gli associati la più ampia libertà di espressione in tutte le attività di carattere sindacale interne ed esterne ed è organizzata sul principio della più diretta democrazia. Tutte le cariche sindacali dovranno essere sempre attribuite con la maggioranza dei voti, salvo le ipotesi in cui nel presente Statuto è prevista una maggioranza qualificata diversa.

 

Art. 3

Norme di organizzazione e rappresentanza

La Federazione rappresenta i lavoratori Autoferrotranvieri, Internavigatori, Addetti trasporto a fune, Ferrovieri, Autotrasportatori, Autonoleggi, Addetti alla carrozze letto, Ausiliari del Traffico, dipendenti da assuntorie e da imprese esercenti servizi in appalto presso le Aziende del Trasporto Pubblico Locale, Regionale o della Mobilità.

I Lavoratori sono organizzati e rappresentati con criteri di autonomia rispondenti alle esigenze strutturali proprie e della Federazione. Potranno essere perseguiti patti federativi di settore il cui perfezionamento è demandato al Consiglio Nazionale.

 

Art. 4

Scopi della Federazione

Scopi fondamentali della Federazione sono:

  1. organizzare in Federazione Nazionale i settori del trasporto ed affini con la conseguente organizzazione di tutti i lavoratori appartenenti alle diverse categorie a prescindere da qualunque ideologia professino, estendendo l’ampiezza dei loro diritti e curandone la tutela con i mezzi più idonei;
  2. difendere, con indipendenza assoluta da ogni vincolo o tendenza di partito o di parte i loro interessi professionali, economici e morali, collettivi e individuali;
  3. stipulare contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro del settore e tutti quegli accordi e convenzioni di carattere generale e particolare che comunque interessano le categorie rappresentate, facendone proprie le istanze e le esigenze proposte o in qualsiasi maniera riferibili ai reali interessi economici, sociali e sindacali dei lavoratori rappresentati;
  4. essere presente, previa nomina e designazione di rappresentanti, in tutti gli Enti ed Organi in cui la rappresentanza sia prevista dalla legge, regolamenti, decreti, contratti, o comunque richiesta ed ammessa. Per le nomine sindacali o connesse al sindacato ed allo stesso non legate in senso stretto in commissioni, comitati, consigli di amministrazione o altro, per quelle a carattere nazionale decide la Segreteria Nazionale; per quelle relative ad interessi di carattere regionale la Segreteria Regionale; per quelle relative ad interessi di carattere provinciale la Segreteria Provinciale. In caso di mancato esercizio del potere di nomina deciderà in modo discrezionale ed insindacabile la Segreteria di grado superiore;
  5. promuovere, mediante lo sviluppo di scuole/corsi professionali/sindacali, di biblioteche e di organismi ricreativi e sportivi, l’elevazione culturale, professionale, morale e civile dei lavoratori.

 

Art. 5

Norme di adesione

La Federazione è aperta a tutti e la qualifica di associato si acquisisce con l’atto di adesione coincidente con la trattenuta in busta paga del relativo contributo associativo mensile o, laddove non possibile, attraverso il versamento della corrispondente quota associativa alla Federazione Provinciale di riferimento con le modalità previste dall’art. 20.

I pensionati possono accedere a tutte le cariche della Federazione, esclusa quella di Segretario Responsabile dei vari livelli territoriali previsti dal presente Statuto, salvo specifica deroga sottoscritta dai 4/5 dei delegati ai congressi dei succitati livelli, purché aderente al Sindacato dei pensionati F.I.P. - C.I.S.A.L.

L’Associato

  • può accedere a tutte le cariche associative della Federazione;
  • ha diritto, nell’ambito sindacale, all’assistenza ed alla tutela della Federazione, fermo restando che l’attivazione di azioni giudiziarie individuali fa capo al promotore che ne sarà responsabile e dovrà farsene carico economicamente in via esclusiva, salvo che non si tratti di vertenze legali collettive decise dalla Federazione Provinciale di competenza;
  • ha il dovere di pagare la quota sociale mensile, di cooperare al sempre maggiore e migliore incremento e sviluppo della Federazione, di osservare le disposizioni statuarie e le altre delibere dei suoi organi, emanate nell’ambito delle rispettive competenze;
  • è esonerato dal pagamento delle quote mensili per assenza causata da inique sanzioni disciplinari aziendali e se in aspettativa per motivi di salute;
  • perde la qualifica di associato per espulsione, dimissione, morosità, sempre che ciò non sia stato provocato ed imposto da causa di forza maggiore.

I sindacati che intendono aderire alla Federazione Nazionale devono presentare alla Segreteria Nazionale domanda scritta con copia dello Statuto, nonché un elenco nominativo delle cariche direttive, ed una copia autentica del verbale della seduta o delle sedute, dal quale risulti la delibera di adesione con l’accettazione integrale dello Statuto della Federazione F.A.I.S.A.

Tutti i lavoratori di cui all’art. 3, anche organizzati in gruppi, che intendono aderire alla FAISACISAL attraverso le Federazioni Provinciali, devono presentare alle stesse le deleghe di adesione, così come previsto al primo comma del presente articolo.

In riferimento al precedente comma, nel caso di mancata trattenuta in busta paga del contributo associativo mensile entro 3 mesi dalla data di presentazione delle deleghe, i lavoratori, anche organizzati in gruppi, potranno presentare domanda di adesione direttamente alla Segreteria Regionale e/o alla Segreteria Nazionale.

La decisione per l’accettazione dell’adesione è prerogativa della Segreteria Nazionale e sarà assunta sentite le strutture territoriali competenti.

 

TITOLO II

(ORGANI)

 

Art. 6

Organi della Federazione

Sono Organi della F.A.IS.A.- C.I.S.A.L.

- Il Congresso

- Il Consiglio Nazionale

- Il Presidente Onorario

- Il Segretario Generale

- Il Tesoriere

- La Segreteria Nazionale

- L’Esecutivo Nazionale

- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

- Il Collegio Nazionale dei Probiviri

- Il Coordinamento Nazionale Pari Opportunità (CNPO)

- Le Federazioni Regionali

- Le Federazioni Provinciali

 

Art. 7

Il Congresso

Il Congresso Nazionale è l’Organo dirigente supremo della Federazione. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Nazionale. È costituito dall’assemblea dei delegati eletti dai Congressi Provinciali da indirsi a cura delle Segreterie Provinciali; il numero dei Delegati al Congresso è variabile in quanto proporzionale al numero degli associati. I componenti del Consiglio Nazionale, i Segretari Regionali e quelli Provinciali partecipano di diritto, così come i componenti dei Collegi Nazionali, ed hanno voto consultivo, se non delegati.

Su richiesta sottoscritta da almeno 3/4 dei componenti del Consiglio Nazionale può essere riunito in via straordinaria. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere formulata per iscritto alla Segreteria Nazionale e contenere gli argomenti che si intendono proporre per la discussione generale. La Segreteria Nazionale diramerà l’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, a tutti gli Organi, almeno tre mesi prima della data stabilita per il Congresso.

Ai fini della determinazione dei Delegati e della partecipazione delle rappresentanze previste dal presente articolo, le Segreterie Provinciali devono essere in regola con il tesseramento, con i contributi ordinari e con quelli eventuali straordinari pro-congresso entro il termine dei tre mesi precedenti alla data di effettuazione del Congresso. Le votazioni hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati ed agli effetti dei voti congressuali sono considerati iscritti coloro che abbiano pagato i contributi almeno tre mesi prima del Congresso. Il Congresso decide a maggioranza dei voti rappresentati.

I Congressi Regionali e Provinciali devono essere celebrati nell’anno solare antecedente il Congresso Nazionale, fatto salvo quanto previsto dal penultimo comma dell’articolo 12 del presente Statuto (Gestioni Straordinarie).

La mancata celebrazione dei Congressi Regionali e Provinciali, così come previsti al comma precedente, determinerà l’esclusione dalla partecipazione al Congresso Nazionale e la conseguente impossibilità di accedere agli Organi dallo stesso eletti o designati.

Il Congresso è aperto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Segretario Generale o da un componente del Consiglio Nazionale allo scopo delegato, il quale lo presiederà fino alla nomina del Presidente e della Segreteria del Congresso e della Commissione Verifica Poteri, prima dello svolgimento della relazione e dell’apertura del dibattito. Le spese di viaggio per la partecipazione dei Delegati al Congresso sono sostenute dalle Segreterie Provinciali rispettivamente per i propri Delegati.

Il Congresso ha i seguenti compiti:

  • approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
  • tracciare le direttive di carattere generale e settoriale della Federazione;
  • revocare i patti confederali stipulati ai sensi dello Statuto e aderire a nuovi patti confederali. La decisione di revoca dei patti confederali ed eventuale adesione a nuovi patti sarà adottata con la maggioranza dei 4/5.
  • eleggere:
    1. Il Segretario Generale.
    2. Il Consiglio Nazionale, in un numero non superiore a cinquanta componenti, che devono rispecchiare, di norma, l’effettiva rappresentatività numerica espressa dalle strutture regionali e provinciali.
    3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
    4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Gli eletti durano in carica fino al successivo Congresso Nazionale e sono rieleggibili.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza dei Delegati e sono impegnative e vincolanti per tutti gli associati. Il Congresso, per tutte le questioni di sua competenza, deciderà per alzata di mano o per appello nominale; può decidere con voto segreto quando si tratta di elezioni di Organi, se richiesto da almeno il 50% + 1 dei Delegati.

 

Art. 8

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed è il massimo Organo deliberante della Federazione tra un Congresso Nazionale e l’altro. Esso si riunisce in via ordinaria subito dopo il Congresso e obbligatoriamente almeno due volte l’anno su convocazione della Segreteria Nazionale; in via straordinaria si riunisce su richiesta scritta indirizzata alla Segreteria Nazionale di almeno 1/3 dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Segretario Generale ne ravvisi l’opportunità, di concerto con la Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:

  • eleggere il Presidente;
  • eleggere la Segreteria Nazionale;
  • eleggere il Tesoriere;
  • eleggere l’Esecutivo Nazionale, in un numero variabile tra nove e tredici componenti;
  • designare il Coordinamento Nazionale Pari Opportunità (CNPO);
  • designare i rappresentanti della Federazione negli Organi, negli Enti e nelle Società della Confederazione;
  • dare direttive affinché siano attuate le deliberazioni congressuali;
  • deliberare su tutte le questioni di ordine generale, fatto salvo quanto previsto dall’art.12;
  • elaborare eventuali modifiche del presente Statuto da sottoporre all’approvazione del Congresso;
  • approvare il Regolamento attuativo dello Statuto o le modifiche dello stesso;
  • fissare il valore dei contributi associativi mensili, suddividendolo tra la quota di competenza della Federazione Nazionale e quella delle Strutture Territoriali;
  • approvare i rendiconti economici preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere;
  • emanare norme regolamentari disciplinanti il funzionamento della Federazione nell’assoluto rispetto del presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito in prima convocazione e può deliberare se sono presenti la metà dei suoi componenti più uno; in seconda convocazione con la maggioranza dei componenti presenti o rappresentati con delega.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale o da un componente della Segreteria Nazionale.

Ogni Consigliere può essere portatore di una sola delega, le decisioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Segretario Generale.

 

Art. 9

Il Presidente Onorario Nazionale

Il Presidente Onorario Nazionale del Sindacato è eletto dal Consiglio Nazionale di norma tra i suoi componenti con la maggior anzianità associativa su proposta del Segretario Generale. Dura in carica cinque anni e può essere eletto una sola volta. Apre i lavori del Congresso Nazionale. Presiede e coordina le riunioni del Consiglio Nazionale.

 

Art. 10

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Congresso, è eleggibile consecutivamente al massimo per la somma temporale di due mandati (10 anni), salvo formale richiesta di deroga sottoscritta dai 4/5 dei delegati al Congresso Nazionale.

Egli è il legale rappresentante della F.A.IS.A.-C.I.S.A.L. ed il massimo responsabile dell’attività della Federazione, la dirige, la coordina unitamente ai componenti della Segreteria Nazionale, e ne assicura l’unità, operando nel rispetto dello Statuto e dei suoi fondamentali principi democratici.

Procede alla designazione delle rappresentanze previste dall’Art. 4 punto 4) dello Statuto e di ogni altro incarico e compito relativi all’attività interna della Federazione, come previsto dal precedente Art. 4.

Il Segretario Generale presiede le riunioni della Segreteria. In caso di impedimento o di impossibilità nell’ esercizio delle sue funzioni viene sostituito dal Segretario Nazionale Vicario.

In caso di impedimento permanente, il Segretario Nazionale Vicario dovrà convocare, entro 30 giorni, il Consiglio Nazionale con all’ordine del giorno l’indizione del Congresso Nazionale per l’elezione del Segretario Generale.

 

Art. 11

Il Tesoriere

Il Tesoriere del Sindacato è eletto dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti su proposta del Segretario Generale. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Egli è il garante delle compatibilità tra le risorse economico finanziarie disponibili e le spese. Gestisce, di concerto con il Segretario Generale le risorse della Federazione.

Redige i Rendiconti Economici, preventivi e consuntivi, da illustrare al Consiglio Nazionale per la necessaria approvazione, con le modalità e nei tempi previsti dall’art. 25 dello Statuto. Il Tesoriere, di concerto con il Segretario Generale, stornerà per l’attività delle Segreterie Regionali la quota deliberata dal Consiglio Nazionale.

 

Art. 12

La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale.

La Segreteria Nazionale è formata da tre componenti, ivi compreso il Segretario Generale, e distribuisce al proprio interno gli incarichi, tra cui quello del Segretario Vicario.

Essa rappresenta la Federazione ed attua l’azione sindacale secondo le direttive fissate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale.

In caso di inadempienze nella contribuzione, ovvero di irregolarità amministrative, essa può ordinare la gestione straordinaria amministrativa degli Organi inadempienti, a seguito di segnalazione del Tesoriere. Il provvedimento temporaneo dura sino alla cessazione della causa che lo ha motivato.

Compete alla Segreteria Nazionale deliberare in caso di necessità ed urgenza sulle questioni di competenza del Consiglio Nazionale. Le deliberazioni prese dovranno essere sottoposte per la ratifica al Consiglio Nazionale nella sua prima riunione.

La Segreteria Nazionale deve:

  • coordinare l’attività della Federazione;
  • discutere e trattare, predisporre ed approvare il testo dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di tutte le attività proprie del livello nazionale;
  • formulare le proposte di modifica allo Statuto, ed elaborarne il Regolamento attuativo o proporre modifiche allo stesso.
  • proporre i nominativi dei componenti dell’Esecutivo Nazionale;
  • predisporre i mezzi idonei allo studio ed alla risoluzione dei problemi sindacali di pertinenza delle categorie rappresentate;
  • stabilire le linee di condotta della Federazione nelle azioni da svolgere a tutela dell’attività sindacale;
  • se lo ritiene opportuno, partecipare ai Congressi Provinciali e Regionali della Federazione;
  • decidere sull’adesione di sindacati;
  • porre in atto le decisioni adottate dagli Organi della Federazione;
  • visionare i rendiconti economici preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere e sottoporli all’approvazione del Consiglio Nazionale;
  • deliberare le voci di spesa necessarie al funzionamento ed al buon andamento della Federazione Nazionale;
  • ordinare gestioni straordinarie provvisorie degli Organi Regionali e/o Provinciali in caso di irregolarità amministrative accertate dalle eventuali verifiche del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 25 e/o quando esista fondato motivo che sia compromesso il funzionamento, l’immagine o il prestigio della Federazione nonché quando sia volontariamente limitata la sua concreta possibilità di crescita da parte delle strutture territoriali competenti.

In riferimento all’ultimo punto del precedente capoverso, i Congressi Regionali o Provinciali devono essere indetti dai rispettivi Commissari e celebrati non prima di tre mesi e non oltre i sei mesi dalla data di commissariamento. La Segreteria Nazionale può autorizzare la proroga ai sei mesi previsti qualora sussistono valide motivazioni rappresentate dal Commissario.

La Segreteria Nazionale ha il compito di promuovere attività di studio e formazione di Quadri Sindacali.

 

Art. 13

L’Esecutivo Nazionale

L’Esecutivo Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti su proposta del Segretario Generale. Ha la funzione di assistere la Segreteria Nazionale, unitamente al Tesoriere Nazionale, nelle varie tematiche che si presentano nel corso del tempo e per le quali c’è necessità di un impegno specialistico.

Affianca, quando richiesto, la Segreteria Nazionale nella predisposizione dei contratti collettivi di lavoro e nelle proposte di modifiche allo Statuto, nell’elaborazione o nelle proposte di modifica del Regolamento attuativo del presente Statuto . Esso è l’Organo incaricato di attuare sul territorio, in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale e Segreterie Regionali le politiche sindacali nazionali della Federazione.

 

Art. 14

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di 5 membri di cui 2 supplenti, tutti eletti dal Congresso. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, la cui carica è incompatibile con la carica di Presidente dei Collegi dei Revisori Regionali e Provinciali ed i suoi componenti non possono rivestire cariche negli Organi Nazionali della Federazione Nazionale.

Il Collegio risponde della sua attività al Consiglio Nazionale.

I compiti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti sono:

  • controllare in generale tutto l’andamento amministrativo della Federazione sia per le uscite che per le entrate;
  • intervenire eventualmente, anche su motivato mandato della Segreteria Nazionale, presso le Federazioni Provinciali e le Federazioni Regionali con ruolo supporto e verifica della situazione amministrativa ed economica.

I membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

 

Art. 15

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo di giustizia interno della Federazione, è composto da cinque membri tutti eletti dal Congresso di cui due supplenti.

I componenti del Collegio non possono rivestire cariche negli Organi Nazionali della Federazione.

Elegge al proprio interno il Presidente cui è dato il compito di fissare il calendario dei lavori e presiedere le sedute del Collegio stesso.

Esso svolge la propria attività secondo il Regolamento approvato dal Congresso Nazionale.

Al suo interno si esaurisce l’azione di accertamento ed eventuale sanzione, senza che sia possibile alcuna ulteriore istanza esterna alla Federazione stessa, che non sia quella del Giudice ordinario per violazione di legge.

 

Art. 16

Il Coordinamento Nazionale Pari Opportunità (CNPO)

Il CNPO è costituito da 3 a 7 componenti designati dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale con la quale collabora. Ruoli funzioni e compiti del CNPO sono quelli previsti dal proprio Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

 

Art.17

Le Federazioni Regionali

Nell’ambito delle Regioni sono costituite le Federazioni Regionali composte dagli iscritti alla FAISA-CISAL. Esse sono soggetti giuridici autonomi e quindi responsabili in via esclusiva nei confronti di terzi per le attività dalle stesse poste in essere.

Le Federazioni Regionali sono composte da:

1) Il Congresso Regionale

Il Congresso è costituito dall’assemblea dei delegati di tutte le Federazioni Provinciali della Regione proporzionalmente agli iscritti di ogni singola provincia. Esso elegge il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ed il Collegio Regionale dei Probiviri. I relativi atti devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale. Il Congresso Regionale viene convocato in via ordinaria ogni cinque anni previa comunicazione alla Segreteria Nazionale, in data anteriore al Congresso Nazionale, fatta salva la eventuale convocazione straordinaria. La mancata celebrazione dei Congressi Regionali così come previsti al comma precedente determinerà l’esclusione dalla partecipazione al Congresso Nazionale e la conseguente impossibilità di accedere agli Organi dallo stesso eletti o designati.

Esso è regolato dalle norme previste per il Congresso Nazionale.

2) Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è eletto dal Congresso Regionale ed ha caratteristiche, funzioni e compiti analoghi, sul piano regionale, a quelli del Consiglio Nazionale. Si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno, su convocazione della Segreteria Regionale, in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti ed ogni qualvolta il Segretario Regionale lo richieda ne ravvisi l’opportunità, sentita la Segreteria Regionale. La sua composizione numerica viene decisa dal Congresso Regionale secondo la consistenza delle diverse Federazioni Provinciali. Il Consiglio Regionale potrà nominare tra i suoi componenti il Presidente Onorario Regionale, che, nella stessa persona può essere eletto una sola volta, apre i lavori del Congresso Regionale e coordina le riunioni del Consiglio Regionale. Il Consiglio potrà altresì costituire l’Esecutivo Regionale con le stesse prerogative di quello Nazionale.

3) Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale, che tendenzialmente dovrebbe coincidere con il Segretario Provinciale di capoluogo di Regione è il legale rappresentante della Federazione regionale, viene eletto dal Congresso Regionale consecutivamente al massimo per la somma temporale di due mandati (10 anni) salvo formale richiesta di deroga sottoscritta dai 4/5 dei delegati al Congresso Regionale. È il responsabile, anche a tutti gli effetti giuridici ed economici nei confronti di terzi, delle attività della Federazione Regionale, che dirige e coordina e della quale gestisce le risorse economiche rivenienti dallo storno delle quote associative mensili da parte della Segreteria Nazionale o/e di eventuali entrate straordinarie, unitamente ai componenti della Segreteria Regionale. Assicura l’unità della Federazione nel territorio, nel rispetto dello Statuto e delle linee generali della Federazione stessa. Ha compiti e prerogative per la Regione analoghi a quelli del Segretario Nazionale.

4) Il Tesoriere Regionale

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Regionale tra i suoi componenti con compiti e funzioni descritte nell’art. 11 del presente Statuto.

5) La Segreteria Regionale

Essa è composta da tre a sette membri in relazione al numero degli iscritti della Regione ed alle esigenze locali su decisione del Consiglio Regionale. Ha funzioni e compiti analoghi, nell’ambito della sua competenza, a quelli della Segreteria Nazionale. Essa è responsabile, in via esclusiva, della gestione delle risorse economiche rivenienti dallo storno delle quote associative mensili da parte della Segreteria Nazionale o/e di eventuali entrate straordinarie.

6) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto nel medesimo modo del Collegio Nazionale ed ha i medesimi compiti nell’ambito della Federazione Regionale.

7) Il Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto nel medesimo modo del Collegio Nazionale ed ha i medesimi compiti nell’ambito della Federazione Regionale. Contro le sue decisioni è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le Federazioni Regionali devono annualmente predisporre i Rendiconti Economici con le modalità e i tempi previsti dall’art. 25.

 

Art.18

Le Federazioni Provinciali

Nell’ambito delle Province sono costituite le Federazioni Provinciali composte dagli iscritti FAISA-CISAL.

Esse sono soggetti giuridici autonomi e quindi responsabili in via esclusiva nei confronti di terzi per le attività dalle stesse poste in essere.

Le Federazioni Provinciali sono composte da:

1) Il Congresso Provinciale

Il Congresso è costituito dall’assemblea dei delegati di tutti gli iscritti della Provincia proporzionalmente agli iscritti di ogni singola azienda.

Esso elegge il Consiglio Provinciale, il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti ed il Collegio Provinciale dei Probiviri. I relativi atti devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Il Congresso Provinciale viene convocato in via ordinaria ogni cinque anni previa comunicazione alla Segreteria Regionale e Nazionale, in data anteriore al Congresso Nazionale, fatta salva la eventuale convocazione straordinaria.

La mancata celebrazione dei Congressi Provinciali così come previsti al comma precedente determinerà l’esclusione dalla partecipazione al Congresso Regionale e la conseguente impossibilità di accedere agli Organi dallo stesso previsti.

Esso è regolato dalle norme previste per il Congresso Nazionale.

2) Il Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è eletto dal Congresso Provinciale ed ha caratteristiche, funzioni e compiti analoghi, sul piano provinciale, a quelli del Consiglio Nazionale. Si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno, su convocazione della Segreteria Provinciale, in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti ed ogni qualvolta il Segretario Provinciale ne ravvisi l’opportunità, sentita la Segreteria Provinciale.

La sua composizione numerica viene decisa dal Congresso Provinciale secondo la consistenza delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il Consiglio Provinciale potrà nominare tra i suoi componenti il Presidente Onorario, che, nella stessa persona può essere eletto una sola volta, apre i lavori del Congresso Provinciale e coordina le riunioni del Consiglio Provinciale. Il Consiglio potrà altresì costituire l’Esecutivo Provinciale con le stesse prerogative di quello Nazionale.

3) Il Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale è il legale rappresentante della Federazione Provinciale, viene eletto dal Congresso Provinciale consecutivamente al massimo per la somma temporale di due mandati (10 anni), salvo formale richiesta di deroga sottoscritta dai 4/5 dei delegati al Congresso Provinciale.

È il responsabile, anche a tutti gli effetti giuridici ed economici nei confronti di terzi,delle attività della Federazione Provinciale che dirige e coordina e della quale gestisce le risorse economiche rivenienti dalle entrate di cui all’art. 20, unitamente ai componenti della Segreteria Provinciale.

Assicura l’unità della Federazione nel territorio, nel rispetto dello Statuto e delle linee generali della Federazione stessa. Ha compiti e prerogative per la Provincia analoghi a quelli del Segretario Nazionale.

4) Il Tesoriere Provinciale

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti con compiti e funzioni descritte nell’art. 11 del presente Statuto.

5) La Segreteria Provinciale

Essa è composta da tre a sette membri in relazione al numero degli iscritti della Provincia ed alle esigenze locali su decisione del Consiglio Provinciale. Ha funzioni e compiti analoghi, nell’ambito della sua competenza, a quelli della Segreteria Nazionale.

Essa è responsabile, in via esclusiva, della gestione delle risorse economiche derivanti dal versamento dei contributi sindacali mensili degli iscritti da parte delle Aziende e di tutte le ulteriori eventuali entrate ai sensi dall’art. 20.

6) Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è composto nel medesimo modo del Collegio Nazionale ed ha i medesimi compiti nell’ambito della Federazione Provinciale.

7) Il Collegio Provinciale dei Probiviri

Il Collegio Provinciale dei Probiviri è composto nel medesimo modo del Collegio Nazionale ed ha i medesimi compiti nell’ambito della Federazione Provinciale. Contro le sue decisioni è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le Federazioni Provinciali devono annualmente predisporre e far approvare i Rendiconti Economici con le modalità e i tempi previsti dall’art. 25.

 

Art. 19

Le RSA/RSU

Le RSA sono le strutture di base degli associati nell’unità produttiva. Esse eleggono secondo le norme dell’unità produttiva i propri dirigenti, i quali possono formare organi di coordinamento nell’ambito di aziende strutturate in più unità produttive.

Le RSU sono gli organismi di rappresentanza eletti dai lavoratori nelle singole aziende. Essi operano nell’ambito delle normative legali e contrattuali vigenti.

 

TITOLO III

(NORME AMMINISTRATIVE)

 

Art. 20

Entrate della Federazione

Le entrate ordinarie della Federazione sono costituite dai contributi associativi versati dalle aziende alle Federazioni Provinciali, al Tesoriere Nazionale, nonché delle quote di spettanza alle Segreterie Regionali.

Altre contribuzioni eventualmente versate sia dai soci che da persone fisiche o giuridiche comunque finalizzate al perseguimento degli scopi propri della Federazione, assieme agli eventuali interessi attivi ed alle eventuali rendite, costituiscono le entrate straordinarie della Federazione.

I contributi associativi e le eventuali entrate straordinarie, ancorché non rivalutati/e, non potranno mai essere restituiti/e all’associato ne trasmessi/e a persona dallo stesso indicata salvo i casi imposti dalle leggi.

Il valore minimo del contributo associativo mensile è stabilito dal Consiglio Nazionale.

I Segretari Provinciali dovranno richiedere alle Aziende di accreditare sui conti correnti di competenza della Segreteria Nazionale e delle Segreterie Provinciali le rispettive parti di quota associativa.

La Segreteria Nazionale trasferirà mensilmente, in via automatica, alle Segreterie Regionali la quota di loro pertinenza.

I Segretari Provinciali solleciteranno inderogabilmente le aziende al versamento dei predetti importi direttamente alla Federazione Nazionale. Eventuali casi di rifiuto aziendale dovranno essere formalmente segnalati alla Segreteria Nazionale che assumerà le necessarie iniziative.

In mancanza di tale adempimento, nei confronti delle Federazioni Provinciali inosservanti è sospesa di diritto la rappresentanza in seno agli Organi Nazionali e la Segreteria Nazionale potrà adottare il provvedimento di gestione amministrativa straordinaria. Contro detto provvedimento potrà essere proposta opposizione al Consiglio Nazionale, il quale deciderà nella seduta immediatamente successiva.

I flussi finanziari che pervengono alle Segreterie della Federazione, ai vari livelli, devono confluire su appositi conti correnti intestati alle stesse. Necessità particolari e deroghe saranno esaminate dalla Segreteria Nazionale.

I Segretari Responsabili di ogni Organo della Federazione hanno completa responsabilità civile e penale in relazione all’amministrazione delle rispettive disponibilità finanziarie ed alla gestione dei permessi sindacali di loro competenza.

 

Art. 21

Uscite della Federazione

Le uscite della Federazione sono:

  • le spese di organizzazione e di amministrazione;
  • le spese dichiarate obbligatorie da Leggi o da provvedimenti dell’Autorità;
  • le spese per servizi, uffici ed attività assunte nell’interesse della Federazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 22

Patrimonio della Federazione

Le quote dei contributi ordinari e straordinari di spettanza della Federazione Provinciale o di quella Nazionale e tutti i beni mobili ed immobili da esse acquisiti per qualsiasi titolo o causa costituiscono patrimonio delle rispettive Federazioni Provinciali o Nazionale.

 

Art. 23

Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei quattro quinti dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso della Federazione delibera la destinazione e l’impiego del patrimonio della Federazione stessa. In ogni caso vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 24

Spese di partecipazione al Congresso ed alle riunioni del Consiglio Nazionale

Le spese di viaggio per la partecipazione dei Delegati al Congresso Nazionale e quelle per le presenze alle riunioni del Consiglio Nazionale sono a carico delle rispettive Federazioni Provinciali.

 

Art. 25

Rendiconto Economico

Vi è l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (di previsione e consuntivo) secondo le disposizioni statutarie e le previsioni di Legge.

E’ predisposto annualmente dal Tesoriere Nazionale e deve essere sottoscritto dal Segretario Generale e dal Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Esso viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo al Consiglio Nazionale per l’approvazione.

I Tesorieri Provinciali devono predisporre annualmente i Rendiconti Economici. Gli stessi devono essere sottoscritti dal Segretario Provinciale e dal Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti. I Rendiconti Economici dovranno essere poi approvati dai rispettivi Consigli Provinciali, con le scadenze previste per la Federazione Nazionale, ed inviati alla Segreteria Nazionale, per la eventuale verifica da parte del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, fermo restando che tale eventuale verifica non comporta alcuna assunzione di corresponsabilità da parte della Federazione Nazionale e/o dei suoi Organi.

I Tesorieri Regionali devono predisporre annualmente i Rendiconti Economici. Gli stessi devono essere sottoscritti dal Segretario Regionale e dal Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. I Rendiconti Economici dovranno essere poi approvati dai rispettivi Consigli Regionali, con le scadenze previste per la Federazione Nazionale, ed inviati alla Segreteria Nazionale, per la eventuale verifica da parte del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, fermo restando che tale eventuale verifica non comporta alcuna assunzione di corresponsabilità da parte della Federazione Nazionale e/o dei suoi Organi.

 

TITOLO IV

(SANZIONI DISCIPLINARI)

Art. 26

Sanzioni Disciplinari

Il Collegio dei Probiviri eroga, considerata la gravità dei fatti nonché l’eventuale recidività, le seguenti sanzioni disciplinari:

  • censura scritta;
  • sospensione dalla Federazione fino a sei mesi, con revoca dagli incarichi rivestiti;
  • espulsione.

In via cautelare, la Segreteria Nazionale, e per le proprie competenze le Segreterie Regionali e Provinciali, possono sospendere preventivamente dalle cariche l’associato soggetto all’azione disciplinare.

 

Art. 27

Le norme previste dal presente Statuto vigono, sono efficaci e vincolanti, dalla data di approvazione dello stesso.

 

Il presente Statuto è stato approvato dal XII Congresso Nazionale della FAISA-CISAL che si è svolto a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, nei giorni 3 e 4 ottobre 2013

 

Registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 21 ottobre 2013

Contatti

FAISA CISAL MILANO
Via Stefano Canzio, 14 
20131 Milano

Tel    0236521791 

 Fax   0236524594

E-mail   info@faisamilano.it

Apertura

Aperto da Lunedì a Venerdi

Dalle ore 08:30 alle ore 12:30

dalle ore 14:30 alle ore 17:30

Sabato      Chiuso

Domenica  Chiuso

News

© 2015 FAISA CISAL Milano. Tutti i diritti riservati.