CONVIVENZE DI FATTO: DALL’INPS CHIARIMENTI SUI PERMESSI L.104

 

INVALIDITÀ

 

15 marzo 2017

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina dei permessi mensili regolata dalla Legge n.104/1992 per l’assistenza della persona con disabilità grave, nella parte in cui non ha incluso il convivente tra i soggetti legittimati a fruirne. 

L’esclusione del convivente di fatto dai soggetti legittimati a fruire dei permessi ex L.104 limita il soggetto disabile nel suo diritto – costituzionalmente garantito – ad essere assistito da una persona vicina, parte di una comunità di affetti e di solidarietà che lui stesso ha contribuito a creare. Comunità di affetti, distinta dalla famiglia, ma che la Carta riconosce e tutela come formazione sociale idonea a consentire il pieno sviluppo della persona nella vita di relazione. Il convivente, pertanto, deve essere incluso tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi mensili, in alternativa, al coniuge ed ai parenti o affini di secondo grado (o di terzo grado, in particolari condizioni).

 L’INPS, con la Circolare n. 38/2017, ricostruisce l’evoluzione normativa alla luce della sentenza citata e della disciplina delle unioni civili precisando che per l’esatta individuazione del soggetto convivente, deve farsi riferimento alla disciplina contenuta nella Legge Cirinnà del 2016.

 

Cos’è la convivenza di fatto?

Secondo la Legge Cirinnà 2016 per convivenza di fatto si intende la convivenza tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. La stabile convivenza deve risultare da dichiarazione anagrafica secondo le disposizioni del Regolamento anagrafico della popolazione residente. 

A differenza dell’unione civile, che può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

 

E il congedo straordinario?

Merita precisare che l’apertura alle convivenze di fatto, essendo l’esito di una pronuncia della Corte Costituzionale su una specifica disciplina, non può essere estesa in via interpretativa al congedo straordinario contenuto nel D.Lgs. n. 151 del 2001.

 

Come fare domanda

In attesa che l’Istituto adegui le proprie procedure informatiche, i conviventi di fatto possono presentare la domanda di permessi mensili in modalità cartacea, avvalendosi della modulistica appositamente aggiornata e disponibile sul sito dell’INPS. La domanda deve essere inoltrata alla sede INPS di competenza tramite PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o recandosi allo sportello.

IL CONGEDO PARENTALE DOPO IL JOBS ACT

 WELFARE PER LA FAMIGLIA

 14 marzo 2017

Il  Jobs Act ha operato una revisione delle misure a sostegno della maternità e della conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La riforma è intervenuta su vari istituti, tra cui quello del congedo parentale (la cosidetta maternità facoltativa). Rivediamo insieme gli aspetti più innovativi.

Il periodo di fruizione

I genitori lavoratori dipendenti, oltre al periodo di maternità obbligatoria riservato alla madre, possono astenersi dall’attività lavorativa usufruendo del congedo parentale nei primi 12 anni di vita del bambino. 

Non aumenta il numero di mesi di congedo ma si estende di 4 anni l’arco temporale entro cui poterlo utilizzare (in precedenza era limitato ai primi 8 anni). La proroga trova applicazione anche per l’adozione e l’affidamento: in questi casi, il congedo può essere fruito dai genitori, entro i 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, qualunque sia la sua l’età e purché, nel frattempo, non abbia raggiunto la maggiore età.

 

Il periodo di indennizzo

L’assenza dal lavoro, che non può superare il limite complessivo di 6 mesi, può essere indennizzata fino al sesto anno di vita del bambino o del suo ingresso in famiglia (in precedenza il limite era fissato al terzo anno di vita), a prescindere dal reddito del genitore richiedente. L’indennità resta come sempre pari al 30% della retribuzione. 

I periodi eccedenti i 6 mesi (nel rispetto del massimo cumulabile tra i due genitori) e goduti entro il sesto anno di vita, come pure quelli rientranti nei sei mesi ma goduti fra il sesto e l’ottavo anno di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia del minore affidato o adottato), sono indennizzati solo se il genitore richiedente ha un reddito non superiore a 2,5 volte limporto del trattamento minimo di pensione. 

Diversamente, per i periodi di congedo usufruiti tra lottavo ed il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, pur giustificando l’assenza dal lavoro non è previsto alcun indennizzo.

 

I minori con handicap

Le modifiche sopra indicate hanno rilevanza anche sul congedo riservato ai genitori di bambini con handicap in situazione di gravità. La Legge riconosce per questi lavoratori la possibilità di richiedere il prolungamento del periodo di congedo parentale sino a 36 mesi complessivi, da fruire, in misura continuativa o frazionata, entro i primi 12 anni di vita del figlio o di ingresso in famiglia; in precedenza il beneficio era circoscritto ai primi 8 anni. Durante l’assenza dal lavoro è riconosciuta un’indennità economica pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dalle condizioni di reddito ed anche se il bambino con disabilità è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, purché i sanitari richiedano la presenza del genitore.

 

La fruizione su base oraria

Non si tratta di una novità assoluta: la legge 228/2012 l’aveva già prevista demandandone la disciplina compiuta alla contrattazione collettiva, spesso senza seguito. Di fronte a questa empasse, l’esecutivo ha introdotto una disciplina di carattere residuale che interviene in mancanza di accordi collettivi. 

In base alla nuova normativa, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale non per singole ore ma in misura pari alla metà dellorario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente. La riforma prevede che il congedo parentale su base oraria non sia cumulabile con altri permessi o riposi legati alla maternità come ad esempio i riposi per allattamento.

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