MATERNITÀ e PATERNITÀ
Normative di riferimento: Legge53/00 - T.U. 151/01 modificato ex Legibus 92/2012, 83/14 D.Lgs. 80/15 e CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori 28/11/15
- GRAVIDANZA -
- CONTROLLI PRENATALI:
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per controlli prenatali (visite specialistiche, analisi etc.) qualora l’accertamento ricada nell’orario di lavoro.
È obbligatorio presentare apposita richiesta al datore di lavoro con la relativa documentazione giustificativa.
- INTERDIZIONE ANTICIPATA:
L’ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza per:
- Casi di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
- Le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.
- Impossibilità di allocazione presso altra mansione.
L’interruzione della gravidanza anticipata spontanea o volontaria è considerata a tutti gli effetti malattia.
- DIVIETO DI LICENZIAMENTO -
Dall’inizio della gestazione e per il successivo periodo di puerperio sino al compimento di 1 ANNO di vita del bambino, la madre lavoratrice non può essere licenziata, ad eccezione di:
- diretta negligenza tale da costituire licenziamento per giusta causa;
- fallimento dell’attività aziendale;
- non superamento del periodo lavorativo di prova o scadenza naturale del contratto di lavoro.
- DIVIETO DI SOSPENSIONE -
La madre lavoratrice non può essere sospesa salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l’ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell’attività dell’azienda.
- CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ -
E’ vietato adibire al lavoro le donne per un periodo complessivo di 5 mesi così suddiviso:
- Durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- Dopo i tre mesi la data effettiva del parto.
Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi, a condizione del medico specialista SSN attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Per il 2019 la flessibilità è estesa sino al nono mese di gravidanza come previsto dalla L.136/18 e dalla Legge di Bilancio 2019 L.145/18.
In tutto il periodo gestionale, l’indennità percepita è pari al 100% della quota giornaliera della retribuzione spettante.
- CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ -
Entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino, con un preavviso di 15 giorni al datore di lavoro, il padre lavoratore ha diritto a:
- 5 giorni obbligatori retribuiti al 100% per il 2019.
- Congedi facoltativi (1 per il 2019) sostitutivi del congedo di maternità spettante alla madre lavoratrice per un numero di giorni equivalenti a quelli richiesti dal padre.
In questa ipotesi è obbligatoria una dichiarazione di rinuncia redatta dalla madre da consegnare ai rispettivi datori di lavoro.
Entrambi i congedi non possono essere frazionati ad ore ma possono essere richiesti in maniera non continuativa e non si raddoppiano in caso di parti plurimi.
- ALLATTAMENTO -
Riposi giornalieri
Entro il primo anno di vita del bambino, la mamma lavoratrice ha diritto a due ore di riposo giornaliero, un’ora per orario giornaliero inferiore a 6 ore.
Il padre lavoratore ne ha diritto:
- Quando la mamma lavoratrice dipendente non se ne avvalga. Necessita rinuncia scritta;
- In caso di decesso o grave malattia della mamma;
- Quando il bambino è affidato esclusivamente al papà;
- Quando la mamma non è lavoratrice dipendente (esempio: casalinga, autonoma etc.);
- Quando la mamma ha abbandonato il figlio.
Salvo i casi di affidamento esclusivo, morte o grave infermità o abbandono del figlio da parte della madre, Il padre lavoratore dipendente può beneficiare dei riposi giornalieri esclusivamente dopo i tre mesi del congedo obbligatorio della mamma.
I riposi giornalieri sono pagati come normale retribuzione.
Per i parti gemellari le ore sono raddoppiate.
Per le mamme lavoratrici, la richiesta deve essere presentata direttamente al datore di lavoro, mentre per i padri lavoratori, la richiesta deve essere inoltrata sia alla sede Inps di appartenenza che al proprio datore di lavoro.
- CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO -
(artt 47/51 T.U. 151/01 - art.33 CCNL 28/11/15)
La normativa nazionale prevede che entro i primi tre anni di vita, entrambi i genitori hanno diritto di astenersi alternativamente dal lavoro senza limiti temporali e senza retribuzione per la malattia di ciascun figlio Spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro non ne abbia diritto (non occupato, lavoratore/lacoratrice a domicilio, libero professionista etc).
Dai 3 agli 8 anni sono riconosciuti 5 giorni annuali di congedo non retribuito per entrambi i genitori alternativamente.
Tali congedi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13° mensilità o gratifica natalizia ed è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita.
La contrattazione nazionale (o aziendale ma solo ove esistano accordi di II livello) presenta un trattamento di miglior favore come di seguito indicato.
Entro i primi 3 anni di vita del bambino, spettano 10 giorni di congedo retribuito complessivi ed alternati tra i genitori, a richiesta frazionabili anche in mezze giornate, previo certificato medico e autocertificazione attestante la non funzione del congedo dell’altro genitore.
I congedi per la malattia del figlio sono riconosciuti anche in caso di affidamento o adozione entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, comunque non oltre 12 anni di età anagrafica.
Per tali congedi non trovano applicazione le consuete disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
- CONGEDO PER DECESSO/GRAVE INFERMITÀ -
Spettano 3 giorni di permesso retribuito all’anno nel caso di decesso o grave infermità del coniuge, anche se legalmente separato, del parente entro il secondo grado e dei componenti la famiglia di fatto.
Non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi e sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell’articolo 33 della Legge 104/1992 (lavoratori disabili e familiari di persone disabili).
I tre giorni l’anno, relativi al lavoratore e non ai familiari cui si riferisce il permesso, devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
È possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei tre giorni di permesso in modo articolato o frazionato.
- DOCUMENTAZIONE PROBATORIA
Per il decesso: relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva.
Per la grave infermità: documentazione rilasciata da un medico specialista del SSN o convenzionato, dal medico di famiglia oppure dal pediatra di libera scelta, da presentare entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro. Il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica dell’effettiva gravità della patologia.
- CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI -
E’ prevista la concessione di congedi per gravi motivi familiari.
Il congedo, non retribuito, è pari a due anni nell’arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. E’ possibile beneficiarne per : coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle anche non conviventi, nonché le persone diversamente abili parenti o affini entro il terzo grado ed i componenti la famiglia di fatto.
- DEFINIZIONE GRAVI MOTIVI -
Il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le necessità familiari derivanti da una serie di cause, ossia:
- necessità derivanti dal decesso di un familiare;
- situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza di familiari;
- situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.
Escluse quelle che riguardano direttamente il lavoratore richiedente, sono considerate "gravi motivi" le situazioni, derivanti da:
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, posttraumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
Può essere richiesto anche frazionato, ad esempio per il decesso di un familiare nel caso in cui il lavoratore non abbia la possibilità di usufruire dei permessi di tre giorni in quell’anno.
La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del SSN o convenzionato e deve recare, oltre all’indicazione della patologia diagnostica anche l’attestazione di natura medico-legale di grave infermità (Interpello Ministero del Lavoro n.16 del 10/6/08 e nota del 25/11/08 ).
La documentazione va presentata contestualmente alla richiesta di congedo.
Entro 10 giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimere i propri intendimenti.
L’eventuale diniego, o proposta di rinvio a un periodo successivo o la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal Decreto Ministeriale 278/2000 e da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.
Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o accordi di II livello disciplinino i procedimenti di richiesta e di concessione dei permessi. Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua mansione.
- CONGEDO PARENTALE -
- Entro i primi 12 anni di vita del bambino, i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi, elevabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete :
- alla mamma per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi,
- aumentabile a 7 se usufruisce di un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
- al genitore unico per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
Il congedo parentale è usufruibile per ogni figlio.
È coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici e dà luogo ad una indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera per un periodo massimo complessivo di 6 mesi entro 6 anni di vita del bambino.
- Dai 6 agli 8 anni spetta l’indennità esclusivamente nel caso in cui il reddito annuo del richiedente sia inferiore a due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione in vigore quell’anno.
- Dagli 8 ai 12 anni non vi è indennità.
La richiesta deve essere inoltrata con un preavviso minimo che varia dai 3 ai 7 giorni e può essere frazionabile ad ore in base a quanto previsto dall’articolo 33 comma 3 CCNL 28/11/15.
A livello aziendale si possono concordare diverse modalità di fruizione.
Nei casi di ADOZIONE ed AFFIDAMENTO il congedo può essere fruito entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia.
PER UNA SOLA VOLTA, in luogo del congedo parentale (o entro i limiti del congedo ancora spettante) i genitori hanno la possibilità di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purchè la riduzione dell’orario non superi il 50%.
- QUANDO USUFRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE-
- Contemporaneamente (indipendentemente dalla condizione lavorativa dell’altro genitore)
- In concomitanza del congedo di maternità (a decorrere dal giorno successivo del parto)
- Durante i riposi giornalieri della madre lavoratrice
- COMPUTABILITÀ DEL SABATO E DELLA DOMENICA DURANTE IL CONGEDO PARENTALE -
Per interrompere il computo del congedo parentale, deve esserci la ripresa effettiva dell’attività lavorativa.
Esempio 1: congedo frazionato con ripresa effettiva dell’attività lavorativa
In caso di orario contrattuale articolato su 5 giorni (settimana corta) dal lunedì al Venerdì:
1ª settimana:
- dal lunedì al venerdì: congedo parentale
- sabato: settimana corta
- domenica: riposo
2ª settimana:
- dal lunedì al venerdì = ferie o malattia
- sabato: settimana corta
- domenica: riposo
3ª settimana:
- lunedì: ripresa dell’attività lavorativa
In questo caso, le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiate come congedo parentale poiché il lavoratore riprende effettivamente l’attività lavorativa.
Esempio 2: congedo frazionato senza ripresa effettiva dell’attività lavorativa
In caso di orario contrattuale articolato su 5 giorni (settimana corta) dal lunedì al Venerdì:
1ª settimana:
- dal lunedì al venerdì = congedo parentale
- sabato: settimana corta
- domenica: riposo
2ª settimana:
- dal lunedì al venerdì = ferie o malattia
- sabato: settimana corta
- domenica: riposo
3ª settimana:
- dal lunedì al venerdì = congedo parentale
In questo caso, le sole giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale poiché non si verifica una effettiva ripresa dell’attività lavorativa.
- AFFIDAMENTO -
L’affido familiare è una misura a carattere temporaneo.
L’affido familiare è un istituto che permette a una famiglia, una coppia o ad un singolo di accogliere, per un periodo di tempo limitato, un minore italiano o straniero la cui famiglia stia attraversando un periodo di difficoltà tale da impedire l’accudimento del bambino.
La legge non prevede vincoli d’età degli affidatari rispetto al minore.
- ADOZIONE -
L’adozione è un istituto giuridico che permette ad un soggetto detto ADOTTANTE di trattare ufficialmente un altro soggetto detto ADOTTATO come figlio, il quale assume il cognome dell’adottante.
L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni.
- PERMESSI RETRIBUITI - Legge 104/1992 -
- A CHI È RIVOLTO
I lavoratori disabili in situazione di gravità o i lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità possono beneficiare di permessi retribuiti.
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76), parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
PROSPETTO PARENTI E AFFINI FINO AL 3° GRADO |
|||
Grado |
Parenti in linea retta |
Parenti in linea collaterale |
Affini |
1° |
Padre, madre, figli |
|
Suoceri con generi e nuore |
2 |
Nonni, nipoti |
Fratelli e sorelle |
Cognati |
3 |
Bisnonni e pronipoti |
Fratelli e sorelle |
Moglie dello zio, marito della zia, moglie del nipote e marito del nipote |
- COSA SPETTAI
lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare in alternativa di:
- riposi orari giornalieri, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore;
- tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
- Come da D.LGS 8 aprile 2003 n°66 La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della medesima non è obbligato a svolgere lavoro notturno.
I genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore, possono beneficiare in alternativa di:
- tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
- prolungamento del congedo parentale.
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono beneficiare in alternativa di:
- Tre giorni di permesso mensili, anche frazionabile in ore (il frazionamento non è previsto per il personale viaggiante, come da CCNL);
- Prolungamento del congedo parentale;
- Permessi orari retribuiti rapportati sull’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.
I genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore possono beneficiare di tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.
Il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016), i parenti e gli affini della persona disabile in situazione di gravità possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Il prolungamento del congedo parentale può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
- DECORRENZA E DURATA
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione.
Dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e il richiedente i permessi dovrà comunicare entro 30 giorni dal cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nella domanda.
Le autorizzazioni rilasciate dall’INPS sulla base del verbale soggetto a revisione non riporteranno più una data di scadenza, ma indicheranno espressamente che l’efficacia del provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione come da circolare INPS n. 127 del 08/07/2016.
- QUANTO SPETTA
Le indennità per i permessi sono così corrisposte:
- i permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
- i permessi fruiti a ore saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
- i permessi fruiti a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, fino dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore, saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.
Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare. La quota della tredicesima mensilità, o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto. Da parte del datore di lavoro quindi non
è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’INPS.
Il pagamento dell’indennità avviene nelle seguenti modalità:
- per i lavoratori, aventi diritto, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS;
Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (a orario pieno o ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
I permessi in argomento e il congedo straordinario per assistere disabili gravi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (Referente unico, decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119). È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il co gedo straordinario.
Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può essere assistito da altro soggetto lavoratore. I giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate.
Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può fruire anche di permessi per assistere altri familiari disabili gravi, senza necessità di acquisire il parere medico legale.
Qualora si intenda assistere più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di questi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) o un parente o un affine entro il primo grado. Il cumulo in capo allo stesso lavoratore è ammissibile per assistere parenti o affini fino al secondo grado solo quando i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- REQUISITI
Per godere dei permessi è necessario essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’INPS. Inoltre, la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 riconosciuta dall’apposita commissione medica integrata ASL/INPS.
Altro requisito è che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza
sanitaria continuativa. Le ipotesi che fanno eccezione sono:
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza.
Inoltre, la contrattazione nazionale prevede, all’ art. 32 CCNL 28/11/15, che al fine di contemperare le modalità di esercizio previste dalla Legge 104/92 per assistere una persona disabile in situazione di gravità con le esigenze delle aziende di garantire la regolarità del servizio offerto all’utenza, i lavoratori devono programmare i periodi di assenza dal servizio con cadenza mensile.
Tale programma deve pervenire agli uffici aziendali almeno 10 giorni prima dall’inizio del mese di riferimento, fermi restando i casi di sopravvenuta necessità che dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno 24 ore o comunque prima dell’inizio del turno di lavoro.
A livello aziendale si possono concordare modalità e tempi differenti.
Il personale turnista fruisce di giornate intere; le altre tipologie di lavoratori fruiscono di giornate intere o mezze giornate.
Il riconoscimento della disabilità grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda
Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato provvisorio.
La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea,
oltre alla diagnosi anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.
La certificazione provvisoria rilasciata dalla commissione medica integrata può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.
In caso di patologie oncologiche, la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla commissione medica integrata.
Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti.
La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo.
Nel caso di verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, i titolari dei benefici possono continuare a fruire delle stesse prestazioni fino al completamento dell’iter sanitario di revisione, tenendo presente che: i lavoratori per i quali l’indennità è anticipata dal datore di lavoro possono continuare a beneficiare dei tre giorni di permesso mensili ( sia quelli fruiti per se stessi, sia quelli fruiti per assistere i familiari disabili gravi) e delle ore di riposo giornaliere (fruite per se stessi), nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare una nuova domanda; possono inoltre fruire del prolungamento del congedo parentale e dei permessi orari retribuiti (fruiti per assistere i figli disabili gravi), nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, soltanto presentando una nuova domanda.
Invece, i lavoratori per i quali l’INPS provvede al pagamento diretto dell’indennità, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione devono presentare una nuova domanda per poter fruire di tutte le prestazioni in argomento (compresi i tre giorni di permesso mensili). Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata (circolare INPS 8 luglio 2016 n. 127).
Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro.
- DOVE E COME FARE DOMANDA -
La presentazione delle domande dei permessi retribuiti deve essere effettuata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare domanda tramite:
- contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
In caso di adozione nazionale/internazionale è necessario fornire informazioni relative a:
- data ingresso in famiglia;
- data di adozione/affidamento;
- data di ingresso in Italia;
- data del provvedimento;
- tribunale competente;
- numero provvedimento.
Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.
Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al comitato provinciale della struttura territoriale INPS competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il ricorso al comitato provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.
- CONGEDI STRAORDINARI (assistenza familiari disabili) -
art. 42 comma 5 D.LGS n° 151/2001
Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:
- il coniuge convivente o la parte di unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità , nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancati, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa al riguardo che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità , nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di gravità, nel caso in cui coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
- NON SPETTA
- Ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- ai lavoratori a domicilio;
- ai lavoratori agricoli giornalieri;
- ai lavoratori autonomi;
- ai lavoratori parasubordinati;
- in caso di contratto di lavoro part - time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
- quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge);
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992.
È possibile usufruire dei congedi in maniera continuativa o frazionata per un periodo non superiore ai 2 anni nell’arco della vita lavorativa.
Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona diversamente abile.
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.