IL CONGEDO PARENTALE DOPO IL JOBS ACT
WELFARE PER LA FAMIGLIA
14 marzo 2017
Il Jobs Act ha operato una revisione delle misure a sostegno della maternità e della conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La riforma è intervenuta su vari istituti, tra cui quello del congedo parentale (la cosidetta maternità facoltativa). Rivediamo insieme gli aspetti più innovativi.
Il periodo di fruizione
I genitori lavoratori dipendenti, oltre al periodo di maternità obbligatoria riservato alla madre, possono astenersi dall’attività lavorativa usufruendo del congedo parentale nei primi 12 anni di vita del bambino.
Non aumenta il numero di mesi di congedo ma si estende di 4 anni l’arco temporale entro cui poterlo utilizzare (in precedenza era limitato ai primi 8 anni). La proroga trova applicazione anche per l’adozione e l’affidamento: in questi casi, il congedo può essere fruito dai genitori, entro i 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, qualunque sia la sua l’età e purché, nel frattempo, non abbia raggiunto la maggiore età.
Il periodo di indennizzo
L’assenza dal lavoro, che non può superare il limite complessivo di 6 mesi, può essere indennizzata fino al sesto anno di vita del bambino o del suo ingresso in famiglia (in precedenza il limite era fissato al terzo anno di vita), a prescindere dal reddito del genitore richiedente. L’indennità resta come sempre pari al 30% della retribuzione.
I periodi eccedenti i 6 mesi (nel rispetto del massimo cumulabile tra i due genitori) e goduti entro il sesto anno di vita, come pure quelli rientranti nei sei mesi ma goduti fra il sesto e l’ottavo anno di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia del minore affidato o adottato), sono indennizzati solo se il genitore richiedente ha un reddito non superiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
Diversamente, per i periodi di congedo usufruiti tra l’ottavo ed il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, pur giustificando l’assenza dal lavoro non è previsto alcun indennizzo.
I minori con handicap
Le modifiche sopra indicate hanno rilevanza anche sul congedo riservato ai genitori di bambini con handicap in situazione di gravità. La Legge riconosce per questi lavoratori la possibilità di richiedere il prolungamento del periodo di congedo parentale sino a 36 mesi complessivi, da fruire, in misura continuativa o frazionata, entro i primi 12 anni di vita del figlio o di ingresso in famiglia; in precedenza il beneficio era circoscritto ai primi 8 anni. Durante l’assenza dal lavoro è riconosciuta un’indennità economica pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dalle condizioni di reddito ed anche se il bambino con disabilità è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, purché i sanitari richiedano la presenza del genitore.
La fruizione su base oraria
Non si tratta di una novità assoluta: la legge 228/2012 l’aveva già prevista demandandone la disciplina compiuta alla contrattazione collettiva, spesso senza seguito. Di fronte a questa empasse, l’esecutivo ha introdotto una disciplina di carattere residuale che interviene in mancanza di accordi collettivi.
In base alla nuova normativa, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale non per singole ore ma in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente. La riforma prevede che il congedo parentale su base oraria non sia cumulabile con altri permessi o riposi legati alla maternità come ad esempio i riposi per allattamento.